IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella Camera di consiglio del
 19 dicembre 1997;
   Visti i ricorsi n. 15439/97 reg. gen. proposto da Presutti Luciano,
 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabino Sarno e Veneranda Nazzaro,
 elettivamente domiciliato con i medesimi presso l'avv.  Renato  Amato
 in  Roma,  via  A.  Baiamonti n. 4; n. 15478/97 reg. gen. proposto da
 Caso Gerardo e n. 15479/97 reg. gen.  proposto  da  Rizzo  Rosario  e
 Scairato  Agnese,  genitori  esercenti la potesta' sulla minore R.O.,
 rappresentati e  difesi  dall'avv.  Michele  Gaeta  ed  elettivamente
 domiciliati  con  il  medesimo presso Antonia De Angelis in Roma, via
 Portuense n. 104; n. 15609/97 reg. gen., proposto da Tescione  Marco,
 Guarna  Giuseppe,  Romano  Enrico,  Romeo  Fabio e Chemi Tamako, e n.
 15611/97 reg. gen. proposto da Anello Genny, Barbato Fortuna, Reitano
 Giuseppe M., Tricoli Vincenzo e  Lagana'  Giovanna,  rappresentati  e
 difesi  dall'avv.    Antonino Pellicano' ed elettivamente domiciliati
 con il medesimo presso lo studio dell'avv. Enzo  Antonucci  in  Roma,
 via Filippo Corridoni n. 23;
   Contro  il Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica, in persona  del  Ministro  pro-tempore,  le  Universita'
 degli  studi  "Federico II" di Napoli (ricc. nn. 15439 e 15478/1997),
 "Seconda" di Napoli  (ric. n. 15479/97) e di Messina (ricc. nn. 15609
 e  15611/1997),  in  persona  dei  rispettivi  rettori   in   carica,
 rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale dello Stato e per
 legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei  Portoghesi  n.
 12,   del   Presidente  della  Repubblica  italiana,  n.c.  (ric.  n.
 15439/97), e nei confronti  di  Papillo    Gianluca,  n.c.  (ric.  n.
 15439/97),  per  l'annullamento  del  D.M.U.R.S.T. 21 luglio 1997, n.
 245, contenente "regolamento recante  norme  in  materia  di  accesso
 all'istruzione    universitaria    e   di   connesse   attivita'   di
 orientamento", nonche' ric. n. 15439/97 del bando 30 luglio 1997  per
 l'ammissione  mediante  esame  al  corso  di laurea in odontoiatria e
 protesi  dentaria  -  a.a.  1997-98  -  dell'Universita'  di   Napoli
 "Federico  II"; dei DD.M.U.R.S.T. 31 luglio 1997 e (ove esistente) 26
 luglio 1997; del d.P.R. 28  febbraio  1980,  n.  135;  dello  statuto
 universitario,   del   provvedimento  di  esclusione  del  ricorrente
 dall'ammissione al predetto corso; di ogni  altro  atto  presupposto,
 consequenziale  o  connesso;  ric.  n.  15478/97: del D.M.U.R.S.T. 31
 luglio 1997; del parere 19 giugno  1997  del  C.U.N.;  del  bando  30
 luglio  1997  per  l'ammissione  mediante esame al corso di laurea in
 odontoiatria e protesi dentaria - a.a. 1997-98 - dell'Universita'  di
 Napoli  "Federico II"; della relativa graduatoria; di ogni altro atto
 anteriore,  connesso  o  consegnente;   ric.   n.   15479/1997:   del
 D.M.U.R.S.T.  31  luglio  1997, del parere 19 giugno 1997 del C.U.N.;
 del bando per l'ammissione mediante  esame  al  corso  di  laurea  in
 medicina e chirurgia - a.a.  1997-98 - della "Seconda" Universita' di
 Napoli;  della  relativa  graduatoria;  delle  delibere  degli organi
 universitari; di ogni altro atto anteriore, connesso  o  conseguente;
 ricc.  nn. 15609 e 15611/97: delle graduatorie relative alle prove di
 ammissione  ai  corsi  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  o   di
 odontoiatria  e protesi dentaria - a.a. 1997-98 - dell'Universita' di
 Messina, in parte qua; bando di concorso; del D.M.U.R.S.T. 31  luglio
 1997;  di  ogni altro atto ministeriale o universitario presupposto e
 comunque connesso;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti   i   rispettivi  atti  di  costituzione  in  giudizio  delle
 amministrazioni intimate;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Alla  Camera  di  consiglio  del  19  dicembre  1997,  relatore  il
 magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati
 nel relativo verbale;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                            Fatto e diritto
   I.  - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la
 riunione ai soli  fini  della  trattazione  della  presente  fase  di
 giudizio  -  i  ricorrenti  investono  i provvedimenti specificati in
 epigrafe nella parte in cui determinano la  preclusione  dell'accesso
 ai  corsi  di laurea a cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per
 l'anno accademico 1997-98, e ne  chiedono,  in  via  incidentale,  la
 sospensione  dell'esecuzione:  su tale richiesta cautelare la sezione
 e' chiamata a decidere.
   Trattasi di corsi per i quali  l'Amministrazione,  attraverso  atti
 regolamentari  e  di  attuazione, ha imposto  consistenti limitazioni
 nelle iscrizioni (n. 25 posti per il corso di laurea in  odontoiatria
 dell'Universita'  "Federico  II" di Napoli; n. 292 posti per il corso
 di laurea in medicina della "Seconda" Universita' di Napoli;  n.  196
 posti  per il corso di laurea in medicina e n. 13 posti per quello di
 odontoiatria dell'Universita' di Messina).
   L'agire dell'Amministrazione - in particolare  il  d.m.  21  luglio
 1997,  n.  245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla
 istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento")  -
 trova  dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della
 legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art.  17,  comma
 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto
 emanato  dal  Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi  di
 cui trattasi.
   Ed   invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta  modifica,
 stabilisce che  il  Ministero  "definisce,  su  conforme  parere  del
 C.U.N.,  i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle
 scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche  a  quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle
 iscrizioni".
   La  sezione  dubita  della legittimita' costituzionale della norma;
 pertanto, ritiene di dover sollevare, anche  d'ufficio,  la  relativa
 questione  di  costituzionalita'  per  contrasto  col principio della
 riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt.  33  e  34  della
 Costituzione.
   II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da  un  lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui
 mirano le  azioni  intraprese  discende,  nella  specie,  solo  dalla
 eventuale  eliminazione  dalla  realta'  giuridica della disposizione
 che, conferendo il detto potere  all'Amministrazione,  consente  alla
 stessa  di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si'
 che viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione  di
 principi  attinenti  all'economia  di giudizio - di trattazione della
 detta questione. E' infatti evidente che la caducazione  delle  norme
 che consentono al Ministro di porre limitazioni alle immatricolazioni
 consentirebbe   la  soddisfazione  piena  dell'interesse  dedotto  in
 giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione al corso senza
 sottomettersi  a  procedure  selettive,  mentre  le   altre   censure
 sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore
 di  soddisfazine  al  predetto  interesse e si presentano subordinate
 all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'.
   Dall'altro, la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi  configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita' in ordine alla norma  precitata,  che  costituisce,
 allo  stato,  la  fonte  del  potere esercitato dall'Amministrazione,
 preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure  in  sede  di
 sommaria  delibazione,  sull'esistenza o meno del fumus della pretesa
 azionata,  non  potendo  tale  valutazione  essere  svincolata  dalla
 decisione  della  Corte  sulla  portata della norma sottoposta al suo
 esame.
   III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene la sezione che, in materia di  accesso  agli  studi,  anche
 universitari,   sussista,   in   base   agli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza  che,
 in     mancanza    di    norme    legislative    che    attribuiscano
 all'Amministrazione - nel rispetto dei  caratteri  costitutivi  della
 riserva  stessa  - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni
 ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti  regolamentari
 o di attuazione che tali limitazioni prevedano.
   La  configurabilita',  nella  materia,  di  una riserva relativa di
 legge costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del  giudice
 amministrativo  (in tal senso, t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1996,
 n. 763 e 14 settembre 1994, n.  1632;  t.a.r.  Toscana,  sez.  I,  24
 aprile  1997,  n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222 e
 sez. II, 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. II,  21  marzo
 1995, n.  197).
   Ed  invero,  e'  l'art.  33,  secondo  comma  della  Costituzione a
 stabilire espressamente  che  "la  Repubblica  detta  norme  generali
 sull'istruzione  e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado",
 nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo  comma,
 che  sancisce  che  "la  scuola  e' aperta a tutti" (e che ha trovato
 attuazione, per le Universita', con la legge  11  dicembre  1969,  n.
 910).
   E  laddove  il  legislatore  ha  ritenuto di introdurre limitazioni
 all'accesso,  vi  ha  provveduto,  di  norma,   direttamente   (basti
 ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che,
 in  ordine  all'iscrizione  al primo anno degli istituti superiori di
 educazione  fisica,  prevede  un  numero  di  posti  determinati   da
 assegnare  mediante  concorso  per  esami;  l'art. 3, legge 21 luglio
 1961, n. 685, che limitava l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al
 1964/65,  per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante
 concorso per  titoli  ed  esami)  ovvero  mediante  attribuzione  del
 relativo  potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge
 stessa (ci si riferisce, ad es., all'art.  38, legge 14 agosto  1982,
 n.  590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi
 di laurea, si  e'  attribuito  all'amministrazione  universitaria  il
 potere  di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale -
 ai primi sei anni successivi  all'attivazione  di  ciascun  corso  di
 laurea - il numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene,  la  previsione costituzionale di riserva relativa di legge
 per la determinata materia non preclude al legislatore  ordinario  di
 demandare  ad  altre  fonti  sottordinate la disciplina della materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria  possa essere integrato da atti di normazione secondaria che
 lo  rendano meglio aderente alla multiforme realta'  socio-economica,
 ma  cio'  e'  possibile  solo  previa  determinazione di una serie di
 precetti idonei ad indirizzare e vincolare la  normazione  secondaria
 entro  confini  ben  delineati  o,  quantomeno, previa determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In proposito, e' costante l'insegnamento del  giudice  delle  leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa pubblica
 amministrazione,  ma  sussistano  nella  previsione   legislativa   -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati  criteri"  (Corte  costituzionale  5  febbraio 1986, n. 34 e
 giurisprudenza ivi richiamata:  sentt. nn. 4, 30 e 122 del  1957;  70
 del 1960, 48 del 1961, 72 e 129 del 1969, 144 del 1972, 257 del 1982;
 ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
   Se  cio'  e'  vero,  la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n.
 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, legge  n.  127
 del    1997,   non   sembra   esente   dai   precitati   profili   di
 incostituzionalita'.
   La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia'  ricordato,  il
 potere  di  determinare  la  limitazione degli accessi all'istruzione
 universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna  individuazione  delle
 linee  essenziali  della disciplina - pur vertendo in materia coperta
 da riserva relativa di legge - ma addrrittura attribuendo al Ministro
 stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione  (C.U.N.),
 la  stessa  definizione dei "criteri generali per la regolamentazione
 dell'accesso ... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del   principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di  meccanismi
 di  produzione  giuridica non conformi al dettato costituzionale, del
 principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt.
 33 e 34 della  Costituzione.
   IV. - Per le  considerazioni  che  precedono,  va  conseguentemente
 sollevata  la questione di legitttimita' costituzionale dell'art.  9,
 comma 4  cit.,  per  contrasto  col  principio  costituzionale  della
 riserva  relativa  di  legge  nonche'  con  gli  artt.  33 e 34 della
 Costituzione.
   Va disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale  con  conseguente sospensione del presente giudizio ai
 sensi dell'art.  23, legge 11 marzo 1953, n.  87,  per  la  pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.